CAMERA PENALE DI TERNI

STATUTO

Art. 1) Costituzione e sede

E’ costituita un’Associazione denominata “Camera Penale di Terni”, fra Avvocati e praticanti avvocati iscritti negli albi e registri professionali, del circondario del Tribunale di Terni che esercitano attivamente il patrocinio penale. L’associazione è apartitica, non ha fini di lucro ed ha durata illimitata ed aderisce, si ispira e condivide i principi dello Statuto dell’Unione Camere Penali Italiane. Ha sede in Terni presso il Palazzo di Giustizia sito in Terni C.so del Popolo n.40.

Art. 2) Scopo dell’associazione

La Camera penale ha i seguenti scopi:

a) contribuire a mantenere alto e a difendere il prestigio della classe forense conformemente alle antiche e nobili tradizioni di questa;
b) svolgere attiva opera per una migliore e più moderna attuazione della giustizia penale, nel circondario del Tribunale di Terni, anche promuovendo incontri con i Magistrati, avuto riguardo alle esigenze locali e ai rapporti tra Magistrati e Avvocati;
c) rafforzare i vincoli di solidarietà tra gli Avvocati penalisti;
d) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica;
e) operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;
f) tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali dell’avvocatura, anche attraverso l’elaborazione di proposte di riforma legislativa;
g) promuovere gli studi e le iniziative culturali volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell’ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire l’indipendenza e l’autonomia della giurisdizione;
h) vigilare sulla corretta applicazione della legge;
i) affermare che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell’individuo;
j) sviluppare i rapporti con le atre Camere penali, in particolare con quelle istituite nel distretto di Corte di Appello;
k) provvedere alla “formazione per gli avvocati penalisti”;

Art. 3) Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio è costituito: – dalle quote di associazione; – dai contributi, sponsorizzazioni, elargizioni, donazioni, lasciti a qualunque titolo disposti a favore dell’Associazione stessa; – dagli eventuali proventi di attività in campo pubblicistico e/o editoriale; – dai corrispettivi dei servizi strettamente attinenti all’esercizio dell’attività professionale che potranno essere apprestati; – dai beni strumentali. E’ espressamente vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione durante la vita dell’associazione. Nel caso di scioglimento, il patrimonio dell’Ente sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe.

Art. 4) Attività dell’associazione

Le attività che l’Associazione potrà svolgere per il perseguimento dei propri scopi sono, a titolo esemplificativo, le seguenti: a) attività culturali: partecipazione e promozione di tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti – inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di films e documentari culturali e comunque di interesse dei soci; b) attività associativa: promozione di incontri, manifestazioni fra Soci in occasione di eventi, festività, ricorrenze ed altro;
c) attività di formazione: partecipazione e promozione di corsi di preparazione e perfezionamento, in particolar nelle Scienze giuridiche penali; 
d) costituzione di comitati o gruppi di studio e di ricerca; 
e) iniziative ricreative: promozione di pranzi sociali, intrattenimenti musicali, spettacoli teatrali;
f) attività sportive: creazione di gruppi sportivi nei settori più congeniali all’Associazione;
g) partecipazione con una propria rappresentanza a tavoli di lavoro o commissioni miste con rappresentanti della Magistratura, delle Istituzioni, del Personale di Cancelleria.

L’Associazione potrà svolgere, inoltre, qualsiasi attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

Art. 5) Requisiti dei soci

Possono aderire all’Associazione gli avvocati iscritti negli Albi professionali e i praticanti i quali esercitino con continuità la professione in campo penale nella circoscrizione del Tribunale di Terni, che non siano iscritti ad altre Camere Penali e improntino la loro condotta ai principi della probità e correttezza deontologica. Qualora uno dei requisiti richiesti non sussista al momento dell’iscrizione, o venga meno successivamente, il Consiglio Direttivo delibera, previa audizione dell’interessato, di non accogliere o di sospendere l’iscrizione, se l’impedimento è temporaneo, ovvero di cancellarla se definitivo. L’interessato può chiedere che venga inserito, nell’ “ordine del giorno” della prima Assemblea successiva, la valutazione della decisione del Consiglio Direttivo. L’Assemblea deciderà a maggioranza dei presenti.
I praticanti sono tenuti al versamento di una quota associativa ridotta rispetto agli avvocati.

Art. 6) Doveri dei soci

L’appartenenza alla Camera Penale di Terni, ha carattere libero e volontario. Impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli Organi rappresentativi della stessa, secondo le competenze statutarie. Il socio è tenuto a versare la quota associativa stabilita annualmente, entro il 30 Giugno
di ogni anno.
Ogni socio deve comunicare al momento dell´iscrizione l´indirizzo e-mail cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione da parte della Camera Penale, rimanendo a suo esclusivo carico l´eventuale mancata conoscenza della comunicazione inviata a tale indirizzo.

Art. 7) Perdita della qualità di socio

Oltre al venir meno dei requisiti indicati all’art. 5 comporta la perdita della qualità di socio il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell’esercizio precedente.

Art. 8) Riacquisizione della qualità di socio

La qualità di socio può essere riacquisita, ove l’interessato sia rientrato in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 o abbia provveduto al versamento della quota, contestualmente alla proposizione di una nuova domanda di reiscrizione.

Art. 9) Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione :
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Segretario del Consiglio Direttivo;
e) il Tesoriere;
f) il Presidente Onorario.

Art.10) L’Assemblea

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria a seguito di decisione del Consiglio Direttivo e su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
Salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza semplice.
L’Assemblea può essere altresì convocata in via straordinaria dal Presidente ogniqualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli avvocati iscritti.

Art. 11) Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea:
a) delibera sulla relazione del Presidente e sugli argomenti all’ordine del giorno;
b) approva i bilanci consuntivi e preventivi entro il 31 gennaio di ogni anno;
c) elegge i membri del Consiglio direttivo entro il mese di febbraio del triennio di scadenza;
d) delibera le modifiche statutarie e l’eventuale scioglimento dell’associazione;
e) delibera l’ammontare della quota annua di iscrizione su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 12) Convocazione dell’Assemblea

La convocazione dell’Assemblea, con relativo “ordine del giorno”, avviene mediante affissione dell’avviso di convocazione otto giorni prima della data fissata – presso la sede della Camera Penale e tramite e-mail inviata agli indirizzi indicati dai soci al momento dell´iscrizione o successivamente.

Art. 13) Partecipazione all’Assemblea

Partecipano con diritto di voto all’Assemblea, tutti i Soci, in regola con il versamento delle quote annuali sociali. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà rappresentare per delega non più di un socio.
Le deleghe dovranno essere rilasciate per iscritto e depositate all’inizio dell’Assemblea o, comunque, prima del voto.
Il Presidente che verrà nominato a maggioranza dei presenti, provvederà, prima di dar corso ai lavori, ad invitare i soci presenti a depositare le deleghe eventualmente in loro possesso.
Prima dell’espressione del voto, la regolarità delle deleghe verrà verificata dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea e dai componenti del Consiglio Direttivo. Per le votazioni relative a persone ed alla elezione delle cariche sociali sarà adottato lo scrutinio segreto.

Art. 14) Deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria è l’unico Organo competente a modificare lo Statuto dell’Associazione, a trasformarne lo stato giuridico ed a scioglierla, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti che rappresentino almeno il 25% degli iscritti. In caso di scioglimento l’Assemblea deciderà sulla destinazione del relativo patrimonio secondo le norme previste dal codice civile e conformemente all’art. 3 del presente statuto.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo: composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da cinque componenti, se gli iscritti alla Camera Penale di Terni non superano i 50; da sette se sono tra 51 e 100 ; da nove se superano i 101.
Alle elezioni del Consiglio Direttivo possono partecipare come elettori:

a) coloro che si siano iscritti per la prima volta almeno sette giorni prima della data fissata per il rinnovo del Consiglio direttivo;
b) i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale dell’anno incui si procede al rinnovo;

Sono eleggibili solo gli avvocati che siano iscritti alla Camera penale almeno dall’esercizio precedente rispetto a quello in cui si tengono le elezioni – i cui nomi risultano dall’elenco inviato all’Unione camere penali – ed in regola con il pagamento con la quota associativa annuale dell’anno in cui si procede al rinnovo del Consiglio direttivo.
Risulteranno eletti, alla carica di componenti il Consiglio Direttivo, i Soci che avranno riportato il maggior numero di voti validi. In caso di egual numero di voti per l’ultimo o gli ultimi in graduatoria risulterà eletto il Socio con maggior anzianità di iscrizione. In caso di dimissioni o di impossibilità di esercitare il mandato da parte di uno o più membri – con un massimo di tre – risulteranno eletti di diritto i primi dei non eletti.
La carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo della Camera Penale è incompatibile con:

a) la carica di Presidente e di Segretario del Consiglio dell’Ordine;
b) la carica di Presidente e Segretario del Consiglio Distrettuale di Disciplina;
c) la carica di componente dell’Organismo congressuale forense;
d) la carica di dirigente nazionale di associazioni forensi;
e) la funzione di parlamentare, la carica di ministro o sottosegretario di stato;
f) la carica di magistrato onorario.

Nel caso in cui, nel corso del mandato un membro del Consiglio direttivo risulti eletto ad altra carica di quelle sopra elencate o viceversa, dovrà scegliere entro un mese, quale carica ricoprire.
I membri del consiglio direttivo restano in carica tre anni a partire dalla data di proclamazione dei risultati.
La carica di Presidente o di Vice-Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

Art. 16) Elezione del Consiglio Direttivo. La Commissione elettorale

L’assemblea, per le votazioni relative all’elezione delle cariche sociali, nomina una commissione elettorale composta di tre membri, scelti tra gli iscritti.
Il membro più anziano assume la qualità di Presidente della Commissione elettorale. Non possono far parte della Commissione elettorale i membri del Consiglio direttivo uscente e i candidati alle elezioni.
Compiti della Commissione sono:

1) controllare la regolarità dell’esercizio di voto;
2) pronunciarsi sulla regolarità dei voti espressi;
3) dare atto del risultato elettorale, proclamando gli eletti.

Art. 17) Elezioni del Consiglio Direttivo

La convocazione dell’Assemblea per le elezioni del Consiglio Direttivo deve essere convocata almeno otto giorni prima della data fissata per il rinnovo delle cariche. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei soci con voto segreto per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggere. I neo eletti subentreranno nella carica dopo la proclamazione; Fintanto che i neo eletti non abbiano assunto la carica o, comunque, in caso che le elezioni si tengano quando già è scaduto il triennio, il Consiglio Direttivo uscente è prorogato di diritto.
Le candidature dovranno pervenire per raccomandata o via e-mail o pec all´indirizzo della Camera Penale entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per le operazioni di voto.

Art. 18) Riunioni del Consiglio Direttivo e sua presidenza

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente uno o più Vice-Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e di regola una volta al mese, in riunioni ordinarie, e su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, in riunioni straordinarie. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza personale di almeno la metà più uno dei suoi membri.
Esso delibera, di regola, a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice-Presidente più anziano. Le delibere del Consiglio Direttivo debbono essere rese pubbliche mediante affissione presso la sede della Camera Penale e,
ove ritenuto opportuno dalla maggioranza del Consiglio, tramite e-mail inviata agli indirizzi indicati dai Soci al momento dell´iscrizione o successivamente.
Comporta automatica decadenza dalla carica di Consigliere la mancata partecipazione personale ad almeno 4 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo o ad almeno il 50% delle riunioni fissate in un anno solare.

Art. 19) Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo: – presiede allo sviluppo ed all’indirizzo generale dell’Associazione; – attua gli scopi per i quali l’Associazione è costituita; – provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività; – sottopone all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi.
Per l’espletamento delle attività organizzative, il Consiglio Direttivo può dotarsi di un Ufficio di segreteria, composto da iscritti alla Camera Penale, il quale opererà sotto il controllo ed il coordinamento del Segretario.
Il Consiglio Direttivo può delegare singoli Consiglieri per specifici compiti o istituire sottocommissioni (composte da Consiglieri o da Soci non Consiglieri ) per specifici compiti.

Art. 20) Compiti del Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente è investito della rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in Giudizio, dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea. In caso di urgenza prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della successiva riunione.
Il Presidente può, inoltre, nominare e revocare procuratori speciali dell’Associazione per determinati atti o categorie di atti, previa delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme a disposizione dell’Associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni attive e passive di qualsiasi genere o specie, quali, in via esplicativa, aperture di conti correnti e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati all’Associazione. Il Presidente potrà esercitare i poteri di cui al precedente comma anche delegandoli ad altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 21) Compiti del Vice-Presidente del Consiglio Direttivo

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento nei limiti consentiti dalla legge. Qualora il Consiglio abbia nominato più Vice-Presidenti funzioni sono svolte dal VicePresidente più anziano.

Art. 22) Compiti del Segretario del Consiglio Direttivo

– compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci; – provvede alla corrispondenza; – organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, redigendone i relativi verbali; – è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente; – coordina l’attività per il raggiungimento dei fini statutari: – controfirma gli atti ufficiali dell’Associazione; – cura la pubblicazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.

Art. 23) Compiti del Tesoriere

– controlla il pagamento delle quote sociali; – provvede al mantenimento e controllo della cassa e della contabilità, – effettua su delega del Presidente tutte le operazioni di gestione che competono al Presidente.

Art. 24) Presidente Onorario

La Camera Penale di Terni può nominare quale Presidente Onorario un Avvocato che, per doti morali, per prestigio acquisito, per esperienza e preparazione professionale, per formazione culturale e per autorevolezza venga individuato come nobile esempio di stile e condotta per il Foro.
La nomina viene deliberata dalla Assemblea degli Iscritti su indicazione del Consiglio Direttivo.

La Carica è assegnata a tempo indeterminato e può essere revocata solo per:
1 rinuncia espressa del nominato;
2 indegnità sopravvenuta a seguito di comportamenti e condotte incompatibili contrarie allo spirito
dello Statuto.

La rinuncia è accettata e la revoca deliberata dalla Assemblea degli Iscritti su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Presidente Onorario è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva e di indirizzo, ma senza potere di voto.

Art. 25) Esercizio sociale

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Approvato dall’Assemblea del 31.01.2017